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Contenzioso bancario

Lo studio Legale Sarcina assiste i propri cliente con successo anche nella fase stragiudiziale e nelle controversie giudiziali nella gestione dei rapporti per fronteggiare la crisi d’impresa.

L’attività di assistenza è rivolta alle imprese ed agli imprenditori nella fase di valutazione, predisposizione deposito ed esecuzione di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione o concordati preventivi, accordi saldo e stralcio.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) è entrato in vigore lo scorso 15 luglio ed ha sostituito i “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio” che dal 2012, con l’entrata in vigore della l. 27 gennaio 2012 n. 3,

Con la riforma del processo civile l’atto di precetto dovrà contenere l’ulteriore avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, trovare una soluzione alla sua situazione di indebitamente concludendo coi creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore. 

La mancanza di questo avvertimento comporta la nullità del precetto. 

Piano del consumatore

Presupposto soggettivo è la qualità di debitore cui sono estranee attività imprenditoriali o professionali, mentre presupposto oggettivo è il persistente stato di sovraindebitamento.

L’art. 6, comma 2, della L. n. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.


A seguito dell’entrata in vigore delle procedure di sovraindebitamento il legislatore, con l’art. 13 del d.l. n. 83/2015, ha ritenuto opportuno modificare l’art. 480, comma 2, c.p.c., il quale, oggi, prevede che l’atto di precetto debba obbligatoriamente contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Tale avvertimento rappresenta, pertanto, per il debitore, la possibilità di ricorrere alla L. n. 3/2012 al fine di bloccare l’esecuzione minacciata con l’atto di precetto.

Nel piano del consumatore non esiste, tuttavia, un divieto generale e automatico di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del sovraindebitato. Quest’ultimo, infatti, sarà legittimato a chiedere al giudice la sospensione di determinate esecuzioni già esistenti, individuandole specificamente nel ricorso.

Difatti, il comma 2 dell’art. 12 bis della L. n. 3/2012, prevede che “quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.

La sospensione delle azioni esecutive pendenti si basa, quindi, su un’esplicita istanza del debitore, il quale è tenuto ad indicare che specifiche esecuzioni pendenti possono, nelle more della convocazione dei creditori, pregiudizialmente interferire con la fattibilità del piano. Sarà poi il giudice a decidere, discrezionalmente, se sospendere o meno l’esecuzione individuale.

Qualora il giudice non abbia disposto con il decreto di fissazione udienza la sospensione delle esecuzioni pendenti (limitatamente a quelle che vadano ad incidere sulla fattibilità del piano per quanto detto sopra), il blocco delle stesse opera in automatico nel momento in cui il piano viene omologato.

Infatti, l’art. 12 ter, che disciplina gli effetti dell’omologazione del piano del consumatore, dispone che “dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”.

In ogni caso, il provvedimento di sospensione del procedimento esecutivo non pregiudica gli atti compiuti anteriormente alla sospensione, i quali conservano la propria efficacia.

Il piano, una volta omologato, ai sensi dell’art. 12 ter, comma 2, diventa obbligatorio per tutti i creditori che erano tali al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 12 bis, comma 3.

La procedura di sovraindebitamento è tecnicamente una procedura concorsuale, cosidettà minore, da presentarsi presso il Tribunale di residenza. 

In estrema sintesi i passaggi fondamentali sono:

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    1)NOMINA DELL’OCC

     

    nella prima fase, è necessaria la nomina di un Organismo di Composizione della crisi (cd Occ), per ottenerla esistono due possibilità:

    con la prima (ormai residuale  visto che nella maggior parte dei Tribunali è stato costituito almeno un Organismo ufficiale ed autorizzato cui rivolgersi) va depositata  presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale del luogo ove risiede la richiesta di nomina di un professionista che svolgerà il ruolo di Occ appunto.

    Con la seconda la richiesta di nomina viene presentata direttamente all’Organismo competente presso il Tribunale di residenza del debitore, l’Organismo stesso provvede a nominare tra i  professionisti  che ne fanno parte colui il quale svolgerà il compito di Occ.

    Per quanto concerne i costi di questa fase sono piuttosto contenuti in quanto limitati al pagamento di un contributo unificato previsto per gli atti di volontaria giurisdizione pari a  98,00 euro  oltre ad una  marca da bollo di  27,00 euro nel caso in cui ci si rivolga al Tribunale, un po’ più cari laddove ci si rivolga direttamente ad un Organismo abilitato, infatti solitamente si parla di circa 200,00 euro oltre Iva.

    Per quanto concerne i tempi di tale fase, sono piuttosto rapidi, sebbene varino da Tribunale a Tribunale o da Organismo ad Organismo, ad ogni modo tra l’istanza di nomina e la comunicazione del professionista incaricato di svolgere le funzioni di Occ mediamente passa da un minimo di una settimana al massimo di un mese (tranne casi del tutto eccezionali).

    La fase della nomina viene seguita da quella del confronto tra l’Occ nominato al quale il debitore (meglio se attraverso il proprio avvocato) dovrà illustrare la propria situazione debitoria, le ragioni del sovraindebitamento, oltre a fornirgli tutti i documenti necessari a ricostruire la propria posizione patrimoniale (i beni posseduti), reddituale e debitoria  affinchè questi possa presentare la prima  relazione particolareggiata oltre all’attestazione sulla  fattibilità (previste dall’art. 9 comma 2 e 3 bis per quanto riguarda il piano, art 12 comma 1 per quanto riguarda l’accordo e infine per la liquidazione dall’art 14 ter comma 2 che richiama l’art 9 commi 2 e 3 per l’attestazione e 14 ter comma  3 per la relazione particolareggiata ), che andranno presentate insieme al deposito della domanda .

    Per quanto concerne i costi di tale fase dipenderanno dalla quantità di documenti da reperire da parte del debitore e dagli eventuali costi di interrogazione delle banche dati, per tali ultimi  occorre comunque distinguere se la richiesta deriva dall’Occ nominato dal giudice ovvero dal debitore stesso attraverso un Organismo abilitato. Nel primo caso, si ritiene che la richiesta può essere inserita nello stesso fascicolo relativo alla nomina dell’organismo, senza dunque versare ulteriori contributi. Nel secondo caso, invece, la richiesta viene annoverata nei procedimenti di volontaria giurisdizione, con cui il giudice viene per la prima volta a conoscenza della sussistenza del procedimento di composizione della crisi, che si trova ancora in una fase preliminare.

    Tra i costi di tale fase spesso si annovera un primo acconto all’Occ sui suoi onorari (che quantificheremo più avanti), tale primo acconto abitualmente si attesta su un 10% degli onorari complessivamente dovuti all’Occ.

    Per quel che riguarda i tempi di tale fase, sono molto variabili in quanto dipendono  dalla solerzia di varie parti (oltre che dalla complessità della situazione e quindi dei documenti da recuperare e degli atti da preparare), il debitore che fornisce i documenti, l’Occ che li richiede, verifica (oltre a richiedere egli stesso e fare i dovuti controlli), e prepara attestazione e relazione, e l’avvocato del debitore che prepara il piano (l’accordo o il piano di liquidazione), controlla i documenti, intermedia tra le richieste dell’Occ e il debitore, indirizza (confrontandosi con Occ e debitore) verso le scelte strategicamente migliori per ottenere il massimo beneficio per tutte le parti ecc. tale fase in ogni modo non ha dei termini previsti dalla normativa e può durare dai 2-3 mesi ai 6-7 mesi (o più in casi eccezionalmente complessi).

    2) DEPOSITO DELLA PROPOSTA

    Nella fase successiva, il debitore depositerà presso la  cancelleria  della sezione fallimentare del Tribunale del luogo ove risiede, la propria proposta (di piano o di accordo o la domanda di liquidazione),  corredata dalla  relazione particolareggiata,  nonchè  da tutti i documenti necessari all’ottenimento del provvedimento del Giudice e dalla attestazione di fattibilità dello stesso Occ.


Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio è semplicemente un accordo stragiudiziale  tra il creditore ed il debitore.

In base a tale accordo, il creditore è disposto ad accettare una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe dovuta, a condizione che il debitore provveda al pagamento di quanto concordato, entro un determinato termine.

 Costruire una proposta a saldo e stralcio alla Banca è una operazione complessa, servono competenze multidisciplinari ed esperienza. Procedimenti Disciplinari

co Oggi molte attività un tempo riservate alle banche sono svolte da soggetti diversi, come le finanziarie, le società di cessione del quinto, i promotori finanziari, le società di recupero del credito e così via.

Contratti bancari

Il diritto bancario è di conseguenza quella branca del diritto, prevalentemente civile, dove si discute di contratti in cui è parte una banca (o uno dei soggetti sopra indicati) e l’altra parte è il cliente.


Sono contratti bancari

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