Contenzioso bancario
Lo studio Legale Sarcina assiste i propri cliente con successo anche nella fase stragiudiziale e nelle controversie giudiziali nella gestione dei rapporti per fronteggiare la crisi d’impresa.
L’attività di assistenza è rivolta alle imprese ed agli imprenditori nella fase di valutazione, predisposizione deposito ed esecuzione di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione o concordati preventivi, accordi saldo e stralcio.
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) è entrato in vigore lo scorso 15 luglio ed ha sostituito i “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio” che dal 2012, con l’entrata in vigore della l. 27 gennaio 2012 n. 3,
Con la riforma del processo civile l’atto di precetto dovrà contenere l’ulteriore avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, trovare una soluzione alla sua situazione di indebitamente concludendo coi creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore.
La mancanza di questo avvertimento comporta la nullità del precetto.
Piano del consumatore
Presupposto soggettivo è la qualità di debitore cui sono estranee attività imprenditoriali o professionali, mentre presupposto oggettivo è il persistente stato di sovraindebitamento.
L’art. 6, comma 2, della L. n. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.
A seguito dell’entrata in vigore delle procedure di sovraindebitamento il legislatore, con l’art. 13 del d.l. n. 83/2015, ha ritenuto opportuno modificare l’art. 480, comma 2, c.p.c., il quale, oggi, prevede che l’atto di precetto debba obbligatoriamente contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Tale avvertimento rappresenta, pertanto, per il debitore, la possibilità di ricorrere alla L. n. 3/2012 al fine di bloccare l’esecuzione minacciata con l’atto di precetto.
Nel piano del consumatore non esiste, tuttavia, un divieto generale e automatico di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del sovraindebitato. Quest’ultimo, infatti, sarà legittimato a chiedere al giudice la sospensione di determinate esecuzioni già esistenti, individuandole specificamente nel ricorso.
Difatti, il comma 2 dell’art. 12 bis della L. n. 3/2012, prevede che “quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.
La sospensione delle azioni esecutive pendenti si basa, quindi, su un’esplicita istanza del debitore, il quale è tenuto ad indicare che specifiche esecuzioni pendenti possono, nelle more della convocazione dei creditori, pregiudizialmente interferire con la fattibilità del piano. Sarà poi il giudice a decidere, discrezionalmente, se sospendere o meno l’esecuzione individuale.
Qualora il giudice non abbia disposto con il decreto di fissazione udienza la sospensione delle esecuzioni pendenti (limitatamente a quelle che vadano ad incidere sulla fattibilità del piano per quanto detto sopra), il blocco delle stesse opera in automatico nel momento in cui il piano viene omologato.
Infatti, l’art. 12 ter, che disciplina gli effetti dell’omologazione del piano del consumatore, dispone che “dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”.
In ogni caso, il provvedimento di sospensione del procedimento esecutivo non pregiudica gli atti compiuti anteriormente alla sospensione, i quali conservano la propria efficacia.
Il piano, una volta omologato, ai sensi dell’art. 12 ter, comma 2, diventa obbligatorio per tutti i creditori che erano tali al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 12 bis, comma 3.
La procedura di sovraindebitamento è tecnicamente una procedura concorsuale, cosidettà minore, da presentarsi presso il Tribunale di residenza.
In estrema sintesi i passaggi fondamentali sono:
Saldo e stralcio
Il saldo e stralcio è semplicemente un accordo stragiudiziale tra il creditore ed il debitore.
In base a tale accordo, il creditore è disposto ad accettare una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe dovuta, a condizione che il debitore provveda al pagamento di quanto concordato, entro un determinato termine.
Costruire una proposta a saldo e stralcio alla Banca è una operazione complessa, servono competenze multidisciplinari ed esperienza. Procedimenti Disciplinari
co Oggi molte attività un tempo riservate alle banche sono svolte da soggetti diversi, come le finanziarie, le società di cessione del quinto, i promotori finanziari, le società di recupero del credito e così via.
Contratti bancari
Il diritto bancario è di conseguenza quella branca del diritto, prevalentemente civile, dove si discute di contratti in cui è parte una banca (o uno dei soggetti sopra indicati) e l’altra parte è il cliente.
Sono contratti bancari
- mutui, che in alcuni casi possono essere sospesi;
- i contratti di mutuo;
- i contratti di finanziamento personale, anche di finanziamento auto;
- contratti di conto corrente, con fido o meno, da cui possono nascere problemi di usura o anatocismo;
- rapporti di cessione del quinto, da cui spesso nascono liti in tema di estinzione anticipata;
- i contratti di fideiussione, spesso invalidi come anche affermato dall’Antitrust;
Lo studio Legale Sarcina si occupa di:
- ricorsi per decreto ingiuntivo;
- opposizioni a decreto ingiuntivo;
- precetti (talvolta fondati su assegni o cambiali) e opposizioni al precetto e all’esecuzione;
- atti di pignoramento presso terzi, pignoramenti immobiliari;
- ricorsi ABF o ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione delle segnalazioni illegittime presso le centrali rischi dei cattivi pagatori;
- istanze di fallimento, domande di concordato preventivo, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- citazioni o ricorsi per la revocatoria ordinaria;
- citazioni per la restituzioni di interessi usurari;
- ogni altro atto connesso ad un problema insorto in un contratto bancario.